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Marca da bollo sulle fatture emesse: 3 soluzioni

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Ecco 3 modi per gestire la marca da bollo sulle fatture emesse

Se sei in regime forfettario quando emetti una fattura e l’importo supera i 77,47 euro devi applicare la marca da bollo da 2 euro.

Sembra un adempimento piuttosto banale invece ci sono diverse incertezze.

Innanzitutto partiamo dal presupposto che la procedura è diversa se la fattura che emetti è in formato cartaceo o elettronico, per ovvi motivi.

Fatturazione cartacea

Se emetti fattura cartacea la marca da bollo va apposta sull’originale.

Sulla seconda copia devi scrivere “imposta di bollo assolta sull’originale” e riportare il codice identificativo della marca da bollo.

Fai attenzione alla data riportata nella marca da bollo che deve essere antecedente o al massimo coincidente con la data della fattura. Il mio consiglio è di tenere sempre una piccola scorta di marche da bollo in un cassetto.

Di regola l’originale va consegnato al cliente, ma può accadere che venga semplicemente trasmesso il pdf. Ti consiglio di scansionare e inviare il pdf della fattura originale con la marca da bollo senza bisogno di spedire per posta alcunché.

Sempre per chi emette le fatture cartacee esiste anche una soluzione alternativa è il bollo virtuale.

Il bollo si versa una volta l’anno cumulativamente per tutte le fatture emesse.

La procedura però è complessa e per questo è poco usata.

Prevede:

  • la richiesta di una specifica autorizzazione all’Agenzia delle Entrate
  • la presentazione di una dichiarazione annuale contente il numero di fatture emesse nell’anno precedente
  • il versamento con modello F24 dell’imposta di bollo cumulativa.

In questo caso la dicitura da riportare in fattura è “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art.15 del dpr 642/1972 e del DM 17/06/2014” riportando anche gli estremi dell’autorizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione elettronica

Se hai optato per la fatturazione elettronica è l’Agenzia delle Entrate che ti comunica trimestralmente l’importo dell’imposta di bollo da versare. L’importo viene calcolato sulla base delle fatture trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SdI). Puoi fare il pagamento con il servizio di addebito sul c/c bancario o postale o scaricando il modello F24 che trovi nella tua area riservata sul sito dell’ Agenzia delle Entrate.

(Hai già letto la mia mini-guida alla fatturazione elettronica per forfettari?)

Dal 2021 le scadenze per questo versamento sono cambiate per l’ennesima volta.

Le nuove scadenze sono:

  • 1 trimestre (gen/feb/mar) si versa entro il 31/05
  • 2 trimestre (apr/mag/giu) si versa entro il 30/09
  • 3 trimestre (lug/ago/set) si versa entro il 30/11
  • 4 trimestre (ott/nov/dic) si versa entro il 28/02 dell’anno successivo

Se l’importo dovuto per i primi due trimestri non raggiunge i 250 euro, puoi versare tutto assieme il 30/11.

Lo so è complicato, ma non serve che segni in rosso il calendario con l’ansia di dimenticartene.

Segui la mia pagina @vitadacommercialista e sarò io a ricordarti le scadenze.

Quali sono le sanzioni se ci si dimentica della marca da bollo?

Se dimentichi la marca da bollo la sanzione va da un minimo del doppio (4 euro) ad un massimo del quintuplo (10 euro). Prima che arrivi l’Agenzia delle Entrate puoi regolarizzare la dimenticanza apponendo una marca da bollo da 2,50 euro. Non cifre da capogiro, insomma.

E’ obbligatorio riaddebitare i 2 euro della marca da bollo al cliente?

Non lo è. Chi emette la fattura ha l’obbligo di applicare la marca da bollo e, se vuole, può rivalersi sul cliente.

Il cliente che riceve la fattura senza la marca da bollo è obbligato in solido. Significa che la sanzione per l’omissione è anche a carico suo.

Ti capita mai di dimenticare la marca da bollo? Sincera, che qui siamo tra amiche.

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